Dal primo gennaio 2020 inizierà l’era dei “corrispettivi telematici”: l’obbligo varrà per tutti, indipendentemente dal fatturato o dal regime fiscale adottato e, salvo per la moratoria di sei mesi sulle sanzioni prevista dal “decreto Crescita”, scontrino e ricevuta fiscale spariranno completamente per essere sostituiti dal nuovo obbligo telematico.

Lo “scontrino telematico”, in realtà, è già in vigore da qualche mese per i soggetti che hanno superato nel 2018 un fatturato di Euro 400.000 e quindi non è infrequente imbattersi in scontrini contrassegnati come “RT” (registratore telematico) invece del tradizionale “MF” (misuratore fiscale) emessi dal ristorante o dal supermercato o comunque da un esercizio commerciale più strutturato.

Ci sono però alcuni soggetti, tipicamente caratterizzati da un ridotto numero di operazioni da certificare, non dotati di registratore di cassa e che, al momento, emettono “ricevuta fiscale” per certificare le operazioni effettuate (artigiani, ambulanti, etc.). Come si dovranno comportare tali soggetti dal primo gennaio 2020?

Per capire bene come gestire al meglio il nuovo obbligo appare opportuno inquadrarne meglio l’ambito applicativo.

La regola generale prescrive che ogni operazione imponibile sia certificata da fattura, salvo eccezioni previste dalla legge.
La principale eccezione riguarda le operazioni di “Commercio al minuto ed attività assimilate” per le quali la fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente.

L’esonero comprende la maggior parte delle prestazioni svolte nei confronti di consumatori privati da parte di imprese, siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi (in particolare se rese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o presso l’abitazione del cliente).

Sono quindi escluse da scontrino tutte le prestazioni effettuate da professionisti (medici, avvocati, commercialisti, etc.) che possono essere certificate solo con fattura.
Per tutte le operazioni per cui la fattura non viene emessa in quanto non obbligatoria e non richiesta, è necessaria però fino al 31/12/2019 la certificazione prevista dal DPR 696/1996 (scontrino o ricevuta fiscale).

Dal 01/01/2020 entrerà invece in vigore per tutti il nuovo obbligo di “memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici giornalieri”, che sostituirà integralmente l’emissione di scontrino e ricevuta fiscale.

Gli esoneri dall'obbligo
La norma istitutiva (il D.lgs. 127/2015) non prevede alcun esonero dall'obbligo, ma il DMEF del 10 maggio 2019 ha “ripescato” le preesistenti fattispecie di esonero dall'emissione di scontrino, applicandole in una non ben definita “in fase di prima applicazione” anche al nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione.

Attenzione! Non sono previsti esoneri per contribuenti “minori”. Gli imprenditori che rientrano nel vecchio regime dei minimi e i contribuenti “forfettari”, seppur esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, sono pienamente soggetti all'obbligo di “memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici giornalieri”. Di conseguenza anche loro dovranno dotarsi di “Registratore Telematico” oppure dovranno emettere fattura (cartacea) per ogni operazione che andranno ad effettuare.

Come sostituire la “ricevuta fiscale”
Inutile girare attorno al problema: la versione “telematica” della ricevuta fiscale non esiste.

Le soluzioni al problema della certificazione fiscale delle operazioni in mobilità o per un numero modesto di operazioni richiedono necessariamente una modifica nel modo di operare.

Chi fino ad oggi ha emesso ricevuta fiscale dal primo gennaio 2020 potrà alternativamente:

Emettere fattura (normalmente elettronica, ma eventualmente cartacea nel caso di minimi e forfettari) entro 12 giorni dall’operazione. Ovviamente se è stato effettuato il pagamento sarà necessario il rilascio di ricevuta (che può essere sostituita da una copia di cortesia della fattura opportunamente quietanzata).
La fattura può sembrare una soluzione amministrativamente più dispendiosa in termini di tempo, ma non è da escludere a priori, se integrata in un processo amministrativo opportunamente rivisitato: pensiamo all’impresa di manutenzioni (idraulico, caldaista, etc.) in cui chi prende la chiamata carica l’anagrafica del cliente sul sistema di fatturazione e il manutentore, al momento del pagamento, emette fattura inserendo solo manodopera e pezzi di ricambio. Si può anche pensare di utilizzare la “fattura semplificata” che richiede l’indicazione di molti meno dati, risultando così di più rapida emissione.
Esistono anche sul mercato (anche se sono ancora poco conosciute) soluzioni di fatturazione in grado di acquisire con lo smartphone il codice fiscale del cliente (dato sufficiente nella fattura semplificata) dal codice a barre presente sulla tessera sanitaria o sulla carta di identità elettronica esattamente come oggi accade in farmacia per il rilascio del classico “scontrino parlante” valido per la detrazione delle spese sanitarie.