Scade il 16 marzo 2020 scade il termine per il versamento, da parte delle società di capitali, della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali

Le società di capitali devono versare, entro il 16 marzo di ogni anno, la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali dovuta per lo stesso anno.

La tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali:

  • sostituisce tutte le tasse di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento, anche nel caso in cui tali formalità avvengano prima del pagamento della tassa stessa (cioè nel periodo dal 1° gennaio alla data di versamento della tassa);
  • è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine; il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
  • è deducibile ai fini IRES e IRAP.

Soggetti obbligati al versamento della tassa annuale
Sono tenute all’obbligo di versamento della tassa in esame esclusivamente le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), incluse, come chiarito dalla Circolare n. 108/E/1996:

  • le società in liquidazione ordinaria;
  • le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

Soggetti esonerati dalla tassa annuale vidimazione libri sociali
Non sono tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti:

  • le società di capitali già dichiarate fallite;
  • i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
  • le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
  • le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla Legge n. 289/2002.

La tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine.
Il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento.

  • se il capitale sociale o il fondo di dotazione a tale data è di importo non superiore a € 516.456,90: la tassa annuale è pari a € 309,87;
  • se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo superiore a € 516.456,90: la tassa annuale è pari a € 516,46.
  • Se, successivamente alla data del 01.01, intervengono variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti nell'anno in corso ma avranno effetto su quanto dovuto per l'anno successivo.

Importi tassa annuale vidimazione

  • 309,87 euro se il capitale sociale/fondo di dotazione al primo gennaio è di importo non superiore a € 516.456,90
  • 516,46 euro se il capitale sociale/fondo di dotazione al primo gennaio è di importo superiore a € 516.456,90

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono differenti a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo. In particolare,

  • il versamento relativo al primo anno di attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Ufficio delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA7/10), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento.
  • Il versamento per gli anni successivi al primo, invece, va effettuato entro il 16 marzo dell’anno di riferimento utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo “7085” e l’anno per il quale il versamento viene eseguito (2019, nel caso di specie).