L’articolo 18 del decreto n. 23 dell’8 aprile 2020 ha disposto la sospensione dei versamenti di aprile e maggio relativi:

  • alle ritenute alla fonte
  • alle trattenute relative alle addizionali sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • ai versamenti IVA;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali
  • ai premi INAIL dovuti da artigiani e commercianti per il mese di maggio

La proroga però non si applica a tutti, ma esclusivamente ai soggetti che hanno subito a marzo e\o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, una diminuzione di fatturato o corrispettivi:

  • pari almeno al 33%, nel caso in cui i ricavi o compensi dell’anno precedente non siano superiori a 50 milioni di euro;
  • pari almeno al 50% nel caso di ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di euro.

La verifica della differenza di ricavi tra 2019 e 2020 non è richiesta per i soggetti con domicilio o sede nelle province della Lombardia più colpite dal corona virus.