La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. Lo Studio è intermediario abilitato dell'Agenzia delle Entrate.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

  • gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari
  • i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

Contribuenti esonerati

Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.

Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma.

Per il rilascio di copie conformi della dichiarazione regolarmente presentata che, per esempio, potrebbero essere richieste dalle banche per svincolare conti correnti oppure titoli, è possibile recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).

A tutela dei dati personali devono essere indicati (ai sensi del D.LGS. n. 196 del 2003 sulla privacy) i dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte nonché per l’esecuzione degli adempimenti collegati, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni. Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. L’Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nel pieno rispetto delle norme.

Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie). Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione - convenzionato con l'Agenzia delle Entrate - e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente. Se la nuova dichiarazione di successione viene presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può avvenire anche con il modello F24 o con addebito in conto corrente.

Il versamento dell'imposta di successione

L’imposta di successione liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:

  • almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
  • la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.

La decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, cioè:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
  • tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.

Documenti utili ai fini della presentazione
INFORMAZIONI E DATI ANAGRAFICI DEL DEFUNTO ED EREDI:

  • Copia documento d’identità e codice fiscale del defunto
  • Copia dei documenti di identità e dei codici fiscali degli eredi
  • Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte
  • Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia del defunto e degli eredi
  • Copia del verbale di pubblicazione del testamento (in presenza di testamento)
  • Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap di cui all'art.3 della Legge 104/92 per il portatore di handicap grave (in presenza di soggetti portatori di handicap grave)
  • Provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Giudice Tutelare ad accettare o rinunciare all'eredità devoluta al minore o al portatore di handicap grave (in presenza di minori e/o disabili)
  • Atto di rinuncia all’eredità (in presenza di eredi rinunciatari)

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER I BENI IMMOBILI:

  • Visura catastale (in presenza di beni immobili siti nei territori ove vige il sistema Tavolare);
  • Certificazione destinazione urbanistica (in presenza di terreni)
  • Valore delle aree edificabili (in presenza di terreni)
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” (se viene richiesta) l’agevolazione prima casa)

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER I BENI MOBILI:

  • Documentazione rilasciata dall’Istituto di Credito comprovante la consistenza di conti correnti, fondi comuni di investimento, ecc.
  • Documentazione rilasciata dalle Poste comprovante la consistenza di Libretti Postali, fondi, ecc.
  • Verbale di apertura della cassetta di sicurezza

DOCUMENTI PER LE PASSIVITÀ:

Debiti cambiari e debiti verso aziende o istituti di credito

  • Spese mediche: valore delle spese chirurgiche e mediche, comprese quelle relative ai ricoveri, medicinali e protesi, relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita
  • Fattura spese funebri: valore della spesa con un limite massimo in Euro 1.032,91
  • Mutui: riferiti ai beni facenti parte dell’attivo ereditario
  • Saldi di C/C passivi