Dal 1 gennaio 2016 il canone Rai si paga insieme alla corrente elettrica ma ci sono delle novità ed è possibile compilare un modulo per richiedere l’esenzione del pagamento.  Tutte le abitazioni dove è attiva la corrente elettrica e c’è anche un apparecchio televisivo bisogna pagare il canone.

Soggetti esonerati dal  pagamento del Canone Rai:

  • Persona con almeno 75 anni di età e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro annui, non convivente con altri soggetti;
  • versamento già eseguito dall’altro coniuge attraverso il bollettino postale tradizionale;
  • casa data in affitto, la cui utenza della luce sia rimasta intestata al titolare dell’immobile, ma la disponibilità del televisore è solo degli inquilini;
  • immobile privo di televisione;
  • seconda casa: sarà addebitato solo sulle abitazioni principali adibite a residenza del nucleo familiare. Restano, quindi, escluse le ulteriori abitazioni (case al mare, in montagna, immobili a uso investimento, ottenuti in eredità, ecc.) per le quali, già a monte, la società erogatrice del servizio elettrico dovrà evitare l’addebito del canone (probabilmente, già in sede di stipula del contratto dovrà essere effettuata apposita comunicazione circa l’uso dell’immobile). Questo perché la normativa sul canone Rai prevede che lo stesso debba essere pagato una sola volta per nucleo familiare, a prescindere dal numero di apparecchi televisivi o di immobili posseduti
  • IMPORTANTE: Per il possesso di tablet, computer, smartphone o consolle collegate a internet, il canone Rai NON è dovuto.

Chi non paga il Canone Rai non potrà subire l’interruzione della fornitura del servizio elettrico: insomma non si taglia la luce a chi non paga. Il contribuente, pertanto, resta libero di scegliere di pagare la bolletta della luce decurtando dalla stessa l’importo dovuto a titolo di Canone Rai. Se, tuttavia, l’imposta sulla TV è dovuta, le conseguenze saranno le seguenti:

  • accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente previo controllo da parte della Guardia di Finanza;
  • irrogazione di una sanzione pari a cinque volte il canone stesso;

Disdetta del canone RAI: autocertificazione

Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato

 

È approvato il modello di dichiarazione sostitutiva, da rendere ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato mediante il quale, esclusivamente il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, consapevole delle conseguenze anche penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, presenta alternativamente:

 

  1. a) una dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
  2. b) una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;

 

  1. c) una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia

anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;

  1. d) una dichiarazione sostitutiva per il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a), b) e c) precedentemente resa.

 

  1. Modalità di presentazione

2.1. La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1.1. è presentata:

  1. a) direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
  2. b) tramite gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, appositamente delegati dal contribuente.

 

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