Sottomisura 10.1.3 Biodiversità Allevatori custodi

L’intervento è finalizzato al recupero e alla conservazione delle razze locali autoctone minacciate d’abbandono. Tale finalità è motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future.

La sottomisura 10.1contribuisce al perseguimento degli obiettivi previsti dalla Priorità:

- preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e dalle relative Focus area del FEASR;

- salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

- migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

- prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

L’intervento concede un premio quinquennale per la salvaguardia delle razze animali iscritte al Repertorio regionale per la tutela delle risorse genetiche autoctone animali di interesse agrario, istituito ai sensi sella Legge regionale del 14/10/2008 n. 26, con l’obiettivo di mantenere ed aumentare la loro consistenza e favorire un regime di produzioni zootecniche basato su una agricoltura che utilizza tecniche a basso impatto ambientale.

L'ambito territoriale di applicazione è l'intero territorio regionale.

Possono fruire del regime di aiuti:

gli Agricoltori attivi;

le Associazioni di agricoltori;

Per accedere al regime di aiuto gli Allevatori custodi devono:

- essere agricoltori attivi ai sensi dell’art. 9 Reg. (UE) 1307/2013;

- disporre di animali, in proprietà, appartenenti a razze autoctone iscritte al Repertorio istituito ai sensi della L.R. del 14/10/2008 n. 26, allevate in purezza, e che rispettano le condizioni di ammissibilità per le specie locali a rischio di abbandono come definite dal Regolamento delegato UE che integra le disposizioni del regolamento UE n. 1305/2013;

- disporre di animali, in proprietà, appartenenti a razza autoctona, iscritti alle rispettive sezioni dei Libri genealogici o Registri ed allevati in Basilicata, appartenenti alle principali specie zootecniche (equini, ovini, caprini, suini);

Considerato che il premio deve essere garantito a tutti i soggetti che ne fanno richiesta non si prevedono criteri di selezione delle domande;

La domanda di premio deve essere presentata esclusivamente per via informatica, entro il 16 maggio 2016.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 16 maggio 2016, della domanda di premio , ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014. In tal caso: se la domanda è presentata entro i successivi 25 giorni di calendario, si avrà una riduzione del contributo, pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile (16 maggio), se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda sarà dichiarata irricevibile e all’interessato non sarà concesso alcun premio.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.

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