Con la presente misura si intende sostenere l’introduzione in azienda del metodo di produzione biologico, come definito dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e 889/08 , e sostenere il mantenimento di tale metodo laddove sia stato già adottato.

La Misura 11 si compone delle seguenti Sottomisure.

Sottomisura 11.1

La sottomisura sostiene, nelle aziende agricole dell’intero territorio regionale, l’introduzione del metodo di produzione biologica, ossia la transizione iniziale dall'agricoltura convenzionale alle modalità agronomiche definite a norma del Reg. CE 834/07 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettature dei prodotti biologici e del Reg. CE n. 889/08 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 834/07.

Sottomisura 11.2;

La sottomisura sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata

l'importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo regionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento di qualità delle acque e della fertilità dei suoli. La sottomisura prevede un sostegno finanziario, a titolo di incentivo, per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l’applicazione dei metodi di agricoltura biologica.

Possono fruire del regime di aiuti:

- gli Agricoltori attivi ai sensi dell’art. 9 Reg. (UE) 1307/2013;

- le Associazioni di agricoltori;

che si impegnano ad adottare i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del Reg. (UE) 834/2007.

Requisiti di ammissibilità

  1. Sono considerati eleggibili al pagamento tutte le superfici localizzate nella Regione Basilicata coltivate con il metodo biologico.
  2. La tecnica biologica deve essere applicata a tutta la SAU (superficie agricola utilizzabile) aziendale (non sono considerati SAU le superfici forestali, le tare ed incolti).
  3. Per entrambe le sottomisure la superficie minima ammessa al pagamento è pari ad un ettaro. Per la ortive la superficie minima è, invece, pari a mezzo ettaro.
  4. Nel caso di aziende con corpi fondiari contigui ricadenti in altra regione, l’aiuto sarà corrisposto con riguardo ai soli terreni ubicati in Basilicata. L’intera superficie aziendale, comprendente i corpi fondiari ricadenti nella regione limitrofa, riportata nel fascicolo aziendale, deve essere compresa nella notifica con metodo biologico.
  5. L’agricoltore deve disporre di un fascicolo aziendale contenente, tra gli altri, gli idonei titoli di conduzione della superficie aziendale per tutta la durata dell’impegno ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 2012, n. 16, art. 34.
  6. Qualora il beneficiario è a conoscenza che per parte della SAU iniziale non potrà rispettare l’impegno quinquennale, ha l’obbligo di non richiederla a premio e la stessa dovrà essere regolarmente notificata e controllata dall’O.d C. fino alla scadenza della conduzione.
  7. In caso di adesione alla sottomisura 11.1, l'azienda deve disporre della notifica telematica di attività di produzione biologica sulla procedura SINAB, ai sensi della normativa vigente, entro la data di presentazione della domanda di aiuto del primo anno di impegno. (Tale requisito si ritiene soddisfatto in presenza del rilascio del successivo Documento giustificativo emesso dall’Organismo di controllo ai sensi dell’art. 29 del Reg. (CE) 834/07);
  8. In caso di adesione alla sottomisura 11.2, l’azienda deve essere già assoggettata al metodo di produzione biologica ed essere in possesso di idoneo documento giustificativo rilasciato dall’Organismo di controllo ai sensi dell’art. 29 del Reg. (CE) 834/07 ed inserito a sistema SINAB;
  9. Non possono presentare domanda di sostegno i produttori che si siano già ritirati dalla produzione biologica dopo aver ricevuto provvidenze a valere sul PSR 2007/2013 ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/05.

La misura è applicabile sull’intero territorio della Regione Basilicata.

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro il 16 maggio 2016

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 15 maggio 2016, della domanda di aiuto, ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, in tal caso:

- se la domanda è presentata entro i successivi 25 giorni di calendario, si opererà una riduzione del contributo pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile (16 maggio);

- se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda sarà dichiarata irricevibile e all’interessato non sarà concesso alcun aiuto.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è comunque il 10 giugno 2016.