L’art. 49, comma 1, lettera k, del DL 18/20 prevede che “…sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo 2 unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000”.

Questo significa che da parte delle persone fisiche con partiva iva è possibile richiedere un finanziamento a 18 mesi di massimo 3 mila euro senza che occorra alcuna valutazione da parte della banca, poiché la garanzia è concessa automaticamente: occorre una semplice autocertificazione, che attesti il danno economico subito dal coronavirus.