Gli art. 1 e 13 del DL 23 dell’08/04/2020 (Decreto Liquidità) riguardano le misure urgenti in materia di accesso al credito e disciplinano le modalità per ottenere i finanziamenti al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall’epidemia COVID.
ARTICOLO 1 – GARANZIA DEL 90%
Nell’art. 1 lo Stato Italiano rilascia garanzie per finanziamenti richiesti nel corso del 2020 a tutte le imprese ed i soggetti iva aventi sede o residenza nel territorio nazionale.
Nel dettaglio, per finanziamenti richiesti entro il 31.12.2020 è rilasciata una garanzia del 90% il cui importo non deve essere superiore al valore maggiore tra:

  • Il 25% del fatturato 2019 *
  • Il doppio del costo del personale nel 2019 **
    (es. se il fatturato 2019 è di 200 mila euro e il costo del personale è di 20 mila, la garanzia del 90% copre una richiesta di finanziamento di 50 mila euro: 25% di 200.000 = 50.000 20.000 x 2 = 40.000
    Il maggiore dei 2 valori è pertanto 50.000)
    *come risultante da bilancio depositato o da dichiarazione fiscale

precisazione: i soggetti obbligati al deposito del bilancio sono solo le società di capitali; le dichiarazioni fiscali da considerare invece sono la dichiarazione IVA o la dichiarazione dei redditi. Il modello per la dichiarazione IVA è già disponibile, per cui il dato ufficiale da dichiarare è determinabile: purtroppo però non tutti i soggetti compilano la dichiarazione IVA (es. chi effettua prestazioni esenti (medici) o non soggetti iva (minimi e forfettari)): per questi soggetti occorre attendere la messa a disposizione da parte dell’amministrazione finanziaria dei modelli dichiarativi che solitamente escono intorno ai primi di giugno)

** come risultante dal bilancio depositato o da dati certificati se l’impresa non è tenuta al deposito del bilancio. Nel comma 6 dell’art. 1 è prevista tuttavia una modalità semplificata per i soggetti che non ancora approvano il bilancio che con sole autocertificazioni da parte del soggetto richiedente, la banca –dietro delibera della Sace Spa- possa erogare il finanziamento richiesto anche in assenza di dati certificati.
Per i soggetti che hanno avviato la propria attività (o si sono costituiti) dopo il 01/01/2019, è sufficiente un’autocertificazione che attesti uno tra il potenziale fatturato dell’anno il costo del personale atteso per i primi 2 anni di attività L’accesso al finanziamento è precluso alle imprese che al 31.12.2019 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà, o che alla data del 29.02.2020 avevano esposizione deteriorate con le banche.
La durata del finanziamento non può eccedere i 72 mesi ed è previsto un preammortamento fino a 24 mesi.
Il tasso di interesse applicato al finanziamento è pari al: 0.25% il primo anno 0.50% il secondo e terzo anno 1.00% dal quarto al sesto anno.
La garanzia è valida solo per i prestiti richiesti successivamente all’entrata in vigore di questo decreto, quindi dall’8 Aprile 2020.
Chi beneficia della garanzia non può distribuire dividendi nel corso del 2020, e deve assumere l’impegno a gestire livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (in pratica deve garantire che non ci saranno drastiche riduzioni di personale). Il finanziamento non può essere utilizzato per ridurre esposizioni bancarie precedenti la data dell’8 Aprile 2020 e deve essere destinato a coprire costo del personale, investimenti o capitale circolante.
Per le richieste di finanziamento sarà aperta un’istruttoria dall’istituto di credito che comporterà tempi di erogazione dell’importo non immediati, dato che dovrà essere verificata l’esistenza delle condizioni e delle garanzie dovute per l’ottenimento del finanziamento.

ARTICOLO 13 – GARANZIA DEL 100%
L’art. 13 del DL 23/20 estende al 100% la garanzia del finanziamento richiesto, fino ad un massimo di 25 mila euro; i requisiti richiesti, riportati nel comma m) sono: 25% dei ricavi come risulta dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione presentata prima del 08/04/2020

* Autocertificazione del richiedente se l’attività è stata costituita dopo il 01/01/2019.
non ci si riferisce quindi esclusivamente ai ricavi del 2019 Pertanto per richieste fino a 25 mila euro (o il 25% del fatturato dichiarato se inferiore a 100 mila euro), il finanziamento sarà automatico: basta presentare il modello (in allegato) alla propria banca di riferimento. Ad oggi tuttavia le banche sono in attesa di istruzioni attuative circa la modalità di erogazione e/o di una piattaforma che a livello operativo possa gestire queste istanze. Per questo motivo bisogna attendere ancora qualche giorno affinché ci sia la necessaria organizzazione da parte dei vari istituti bancari. In ogni caso è bene informarsi con la propria banca circa le modalità di presentazione della domanda. La durata del finanziamento è di 72 mesi ed è previsto un preammortamento di 24 mesi. Il tasso di interesse applicato non può essere superiore al Rendistato maggiorato dello 0,2%. il Rendistato è il tasso d'interesse calcolato mensilmente dalla Banca d'Italia e rappresenta la media del rendimento dei titoli di Stato a cedola fissa, nel caso con durata residua compresa tra 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi. Bankitalia calcola questo dato. A marzo 2020 era pari allo 0,388%.
È importante chiarire che oggetto del decreto sono finanziamenti da rimborsare interamente, con le condizioni e i tassi su indicati, e che nessuna parte del finanziamento è a fondo perduto. Il soggetto iva interessato al finanziamento garantito non può usufruire di entrambe le garanzie: per cui o presenta richiesta per i 25 mila euro garantiti al 100% ed immediatamente erogabili (art. 13), oppure richiede un importo maggiore (art. 1) con la consapevolezza dell’allungamento dei tempi di
verifica e di erogazione.