La riforma del terzo settore norma in un solo testo tutte le tipologie di organizzazioni denominate “enti del Terzo settore (Ets)”.

Con l'entrate in vigore del codice del terzo settore tutti gli enti associativi (associazioni, onlus, ODV, ONG) assumeranno la qualifica di ente del terzo settore, sia che che svolgano attività di interesse generale sia attività di carattere privato.

Sono 7 le nuove tipologie:

  • organizzazioni di volontariato (Odv);
  • associazioni di promozione sociale (Aps);
  • imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali);
  • enti filantropici;
  • reti associative;
  • società di mutuo soccorso;
  • altri enti.

Il registro unico nazionale del terzo settore (Runts) andrà a sostituire i registri territoriali. Il Runts avrà sede presso il Ministero delle Politiche sociali ma sarà gestito e aggiornato a livello regionale.

Vengono istituiti presso il Ministero, il Consiglio nazionale del Terzo settore, nuovo organismo di una trentina di componenti (senza alcun compenso) che sarà tra l’altro l’organo consultivo per l’armonizzazione legislativa dell’intera materia, e la Cabina di regia, con funzione di coordinamento delle politiche di governo.

Riconosciuto e normato anche il rapporto tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore, coinvolgendo attivamente quest’ultimi nella programmazione e nella gestione di servizi. Beni mobili e immobili, inoltre, potranno essere ceduti senza oneri alle associazioni per manifestazioni o in comodato d’uso gratuito come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione.

Nuove regole anche per il 5 per mille, che si apre a tutti gli enti del Terzo settore iscritti al registro unico nazionale, snellendo alcune procedure burocratiche, accelerandone i tempi di erogazione e modificandone le soglie minime.

Il Servizio civile diventa (è già diventato) universale con un apposito decreto, riorganizzato nella sua governance, rappresentanza, sistema di finanziamento e organizzazione.