NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: art. 11, 26, 32, 35, 41, 45-54, 56-57, 72-73, 83-84, 89-90, 92, 95, 98-102, 104

Circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 29 dicembre 2017 del Ministero del lavoro “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”

Circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106 del 15 ottobre 2020

ABROGAZIONI
A decorrere dalla data di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore sono abrogati:

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”: art. 6

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”: artt. 7, 8, 9 e 10

Decreto 14 novembre 2001, n. 471 “Regolamento recante norme circa l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale”

ENTRATA IN VIGORE
La normativa sul Runts è entrata in vigore il 3 agosto 2017, ma sarà pienamente applicabile nel momento in cui il registro unico sarà istituito e reso operativo.

REGIME TRANSITORIO
Fino all’operatività del registro unico nazionale del terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale. Gli Ets saranno ufficialmente riconosciuti dopo l’attivazione del registro unico nazionale del Terzo settore, ma organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus e imprese sociali iscritte nei rispettivi registri sono considerati già oggi enti del Terzo settore.

Il regime fiscale agevolato di cui alla Legge 398/91

Le agevolazioni fiscali di cui alla Legge 398/91, si possono raggruppare nelle seguenti categorie:

  • Determinazione forfettaria del reddito imponibile;
  • Determinazione forfettaria dell’Iva;
  • Snellimento degli adempimenti fiscali e contabili.

Aspetti fiscali del codice del Terzo Settore

Innanzi tutto bisogna distinguere le attività esercitate dagli Enti del Terzo Settore. Possiamo distinguere due tipo di attività:

  • Enti del Terzo Settore che svolgono attività commerciale: determinano la base imponibile soggetta a tassazione in modo ordinario.
  • Enti del Terzo Settore che svolgono attività NON commerciale: determinano la base imponibile soggetta a tassazione con i nuovi criteri forfettari dettati dal Codice del Terzo Settore.

Gli Enti del Terzo Settore non commerciali possono optare per la determinazione forfettaria del reddito da sottoporre a tassazione per tutte quelle attività svolte con modalità commerciale.

L’art. 80 del D.Lgs. 117/2017 definisce i coefficienti di redditività suddividendo le attività in “prestazioni di servizi” e “altre attività”:

Attività di prestazioni di servizi

  • 7% per ricavi fino a 130.000,00 euro;
  • 10% per ricavi da 130.001,00 euro e 300.000,00 euro;
  • 17% per i ricavi oltre 300.000,00 euro.

Altre attività

  • 5% per ricavi fino a 130.000,00 euro;
  • 7% per ricavi tra 130.001,00 euro e 300.000,00 euro;
  • 14% per ricavi oltre 300.000,00.

Sulla base imponibile ricavata con il relativo coefficiente di redditività verrà applicata l’aliquota IRES del 24%.

Secondo quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs 117/2017, per le Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale sui ricavi fino a 130.000,00 conseguiti dalle attività commerciali, sono applicati i seguenti coefficienti di redditività:

  • 1% per le Organizzazioni di Volontariato;
  • 3% per le Associazioni di Promozione Sociale.

Il Social Bonus

L’art. 81 del D.Lgs. 117/2017, amplia le agevolazioni riconosciute per le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli Enti del Terzo Settore.

Il Social Bonus è in sostanza un credito d’imposta a vantaggio di coloro che elargiscono somme di denaro in favore degli Enti iscritti al RUNTS ed è pari al:

  • 65% dell’importo erogato se si tratta di persona fisica e fino al massimo del 15% del reddito imponibile;
  • 50% dell’importo se il soggetto è un Ente o società nei limiti del 5×1000 dei ricavi conseguiti.

Agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali

Per tutti gli Enti che si iscrivono al RUNTS le agevolazioni riconosciute sono:

  • Esenzione delle imposte di successione, donazione ed ipotecarie e catastali per il trasferimento a titolo gratuito a favore degli Enti del Terzo Settore;
  • Imposta di registro applicata in misura fissa per i trasferimenti a titolo oneroso, a condizione che i beni siano destinati entro 5 anni per le attività istituzionali dell’Ente.
  • Esenzione dall’imposta di bollo da tutti documenti cartacei posti in essere o richiesti dall’organizzazione (atti, documenti, istanze, certificazioni ecc.);
  • Esenzione da IMU e TASI per gli immobili utilizzati a scopi istituzionali;
  • Esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti;
  • Esenzione dalla Tassa di concessione governativa;
  • E’ in previsione l’abolizione o la riduzione del tributo IRAP per le province autonome di Trento e Bolzano.

Detrazioni e deduzioni Irpef per le erogazioni liberali

L’art. 83 del D.Lgs 117/2017 introduce le seguenti aliquote di detrazione e deduzione Irpef per erogazioni liberali effettuate a favore degli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS:

Per le persone fisiche:

  • Detrazione pari al 30% del valore erogato per importi non superiori a 30.000,00 euro nei confronti di un ETS;
  • Detrazione pari al 35% del valore erogato per importi non superiori a 30.000,00 euro nei confronti di una Organizzazione di Volontariato;
  • Deduzione pari al 10% per le liberalità in denaro o in natura verso un ETS.

Per gli Enti o Società:

  • Deduzione Ires pari al 10% del reddito complessivo dichiarato per liberalità in denaro o in natura a favore degli ETS.

Il versamento della liberalità deve essere effettuato in modo che sia tracciabile.