Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un codice univoco assegnato a ogni immobile destinato a locazioni brevi o per finalità turistiche. È obbligatorio per la pubblicazione degli annunci e deve essere esposto in modo visibile all'esterno della struttura.
Con avviso del Ministero del turismo è entrata in funzione dal 3 settembre scorso la banca dati strutture ricettive e il portale telematico per l’assegnazione del codice CIN.
Cos’è il CIN?
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un codice univoco assegnato a ogni immobile destinato a locazioni brevi o per finalità turistiche. È obbligatorio per la pubblicazione degli annunci e deve essere esposto in modo visibile all'esterno della struttura.
Sono tenuti a richiedere i CIN:
- I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Obbligatorietà del CIN
La disciplina nazionale sul CIN è regolata dall’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 la quale, al comma 6 impone a “Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonchè ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato”.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.
CIN regionale o provinciale
Le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono valide per cui se si è soggetti all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, si dovrà richiedere anche il CIN e si dovrà esporre entrambi i codici.
Se si è già in possesso del codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, si hanno ulteriori sessanta giorni di tempo per ottenere il CIN.
Complessivamente, quindi, si avranno centoventi giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Una volta decorsi questi termini, si può essere suscettibili di sanzione.
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