NOVITÀ
aumentati gli stanziamenti di ulteriori 200 milioni e stabilita la decorrenza degli incentivi a partire da maggio 2019 fino al 31 dicembre 2019.

AGEVOLAZIONE
si tratta di una agevolazione che consente ai datori di lavoro che assumano, tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019, persone disoccupate o privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi di ottenere un contributo per un importo massimo di 8.060 euro su base annua.

BENEFICIARI
datori di lavoro privati che assumano persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età
b) lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

AMBITO TERRITORIALE DI AMMISSIBILITÀ
l’incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI INCENTIVATE
a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
b) contratto di apprendistato professionalizzante. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

IMPORTO DELL’INCENTIVO

l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
PROCEDURA OPERATIVA: per usufruire dell’esonero contributivo occorre attendere la circolare operativa dell’INPS di prossima pubblicazione.