Il contenzioso tributario è il procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria. Oggetto del processo sono gli atti amministrativi dell'amministrazione finanziaria, impugnato dal contribuente. È noto che l'amministrazione può emettere atti vincolanti per il contribuente, se non tempestivamente impugnati, senza dover ricorrere all'autorità giudiziaria. La competenza spetta alla commissione tributaria territorialmente competente. Il contenzioso tributario può instaurarsi solo a seguito dell'impugnazione di uno degli atti tassativamente prescritti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992. Gli atti avverso i quali può essere proposto ricorso sono:

l'avviso di accertamento del tributo;
l'avviso di liquidazione del tributo;
il provvedimento che irroga le sanzioni;
il ruolo e la cartella di pagamento;
l'avviso di mora;
l'iscrizione di ipoteca sugli immobili;
il fermo di beni mobili registrati;
gli atti relativi alle operazioni catastali;
il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (ad esempio avviso di accertamento), può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale.

Nel valutare l’opportunità di instaurare un contenzioso tributario occorre comunque ponderare sia tempi che costi; infatti, la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall’obbligo di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.

E’ per questo che è necessario farsi assistere da un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, avvocato….) con la necessaria esperienza e la necessaria expertise.