Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) deve essere obbligatoriamente erogato al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dall’art. 2120 c.c. e dall’art. 4, comma 4, L. n. 297/1982. Il diritto alla corresponsione del TFR sorge al momento della cessazione, indipendentemente dalla disponibilità di tutti gli elementi di calcolo; in caso di ritardo, decorrono interessi e rivalutazione monetaria (Cass. Civ. 3.07.2019, n. 17834). Il termine di pagamento può essere ulteriormente definito dalla contrattazione collettiva: ad esempio, alcuni CCNL prevedono termini specifici (come 45 o 60 giorni dalla cessazione). La mancata erogazione espone il datore di lavoro a sanzioni civili, amministrative e, in alcuni casi, penali (D.Lgs. n. 74/2000; D.Lgs. n. 472/1997; Legge n. 388/2000).

La rateizzazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) non è prevista come regola generale per i lavoratori del settore privato: il TFR deve essere liquidato integralmente al momento della cessazione del rapporto di lavoro (art. 2120 c.c.; art. 4, comma 4, L. n. 297/1982). Tuttavia, la contrattazione collettiva può prevedere termini e modalità specifiche, inclusa la possibilità di rateizzazione, soprattutto in caso di importi elevati o difficoltà finanziarie del datore di lavoro. Per i dipendenti pubblici, la rateizzazione è obbligatoria per importi superiori a 50.000 euro: il pagamento avviene in due o tre rate annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 484, L. n. 147/2013. In caso di insolvenza del datore di lavoro, il Fondo di garanzia presso l’INPS interviene per la liquidazione del TFR (art. 2, L. n. 297/1982).

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è, per sua natura, una retribuzione differita che viene liquidata al termine del rapporto di lavoro (art. 2120 c.c.; art. 4, comma 4, L. n. 297/1982). La liquidazione mensile del TFR durante il rapporto non è prevista dalla disciplina ordinaria, salvo specifiche deroghe contrattuali o accordi individuali di miglior favore (art. 2120, comma 11, c.c.).

Sono possibili anticipazioni del TFR, ma solo in presenza di requisiti stringenti (spese sanitarie, acquisto prima casa, periodi di congedo) e fino al 70% di quanto maturato (art. 2120 c.c.; L. n. 297/1982). Alcuni contratti collettivi, come il CCNL operai agricoli a tempo determinato, prevedono il conglobamento del TFR nella retribuzione mensile. Nel lavoro domestico, è possibile la liquidazione annuale su richiesta del lavoratore, fino al 70% del maturato.

Va ricordato che tra marzo 2015 e giugno 2018, un intervento legislativo sperimentale ha consentito ai lavoratori del settore privato con almeno sei mesi di anzianità di ricevere il TFR mensilmente in busta paga come “Quota Integrativa della Retribuzione” (L. 23/12/2014, n. 190, comma 26). Tale possibilità non è più vigente.

In sintesi, la liquidazione mensile del TFR durante il rapporto di lavoro è ammessa solo in presenza di specifiche previsioni contrattuali o accordi individuali, oppure nei casi di anticipazione previsti dalla legge, ma non rappresenta la regola generale.

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