Con la Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e le successive modifiche introdotte dal D.L. n. 159 del 31 ottobre 2025, è stato esteso l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) anche agli amministratori delle società di capitali e cooperative.
Unioncamere, con comunicato del 7 novembre 2025, ha fornito prime indicazioni operative sulla gestione dell’adempimento.

L’obbligo di comunicazione del domicilio digitale personale riguarda:
l’amministratore unico, oppure
gli amministratori delegati, oppure, in loro assenza,
il presidente del consiglio di amministrazione
delle società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., comprese le società consortili) e delle società cooperative.

Sono ESCLUSI dall’obbligo:
gli altri componenti del consiglio di amministrazione non delegati,
gli amministratori di società di persone,
i liquidatori,
i preposti a sedi secondarie,
gli amministratori o liquidatori di consorzi, società di mutuo soccorso, società tra professionisti, GEIE, reti di imprese, associazioni, fondazioni, enti pubblici economici, aziende speciali ed enti privati non commerciali.

L’indirizzo PEC comunicato deve essere personale e univoco per ciascun amministratore e non coincidere con la PEC della società o con quella di altri soggetti.

Le società già iscritte nel Registro delle Imprese devono comunicare il domicilio digitale dei soggetti obbligati entro il 31 dicembre 2025.

In caso di mancata comunicazione o di comunicazione irregolare si applica la sanzione ex art. 2630 c.c. (da un minimo di 103,00 euro ad un massimo di 1.032,00 euro), in misura raddoppiata.

Per procedere all’elaborazione della pratica è necessario che ciascun amministratore ci fornisca un indirizzo PEC personale valido e attivo entro e non oltre il 10 dicembre 2025.

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