L’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (CTS), infatti, comporta cambiamenti significativi, la cui piena operatività, in particolare per quanto riguarda il nuovo regime fiscale (Titolo X del CTS), è prevista a partire dal periodo dal 1° gennaio 2026.
Questi cambiamenti sono stati resi possibili dalla “comfort letter” del 7 marzo 2025 della Commissione Europea, che ha chiarito che le principali disposizioni fiscali del CTS non configurano aiuti di Stato.
Di seguito sono elencate le principali novità in materia fiscale e amministrativa che entrano in vigore con la piena applicazione del CTS:

  1. Rimodulazione dei Criteri di Commercialità (Imposte sui Redditi – IRES)
  • Test di Commercialità delle Attività (Art. 79, commi 2 e 2-bis): Le attività di interesse generale (AIG) sono considerate non commerciali se svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi sostenuti dall’ente, inclusi i costi diretti, indiretti, generali, finanziari e tributari.
  • Margine di Tolleranza: Le AIG sono considerate non commerciali anche se i ricavi non superano i relativi costi di oltre il 6% per ciascun periodo d’imposta e per non più di tre periodi d’imposta consecutivi.
  • Test di Commercialità dell’Ente (Art. 79, comma 5): Un ETS (diverso dalle imprese sociali) assume la qualifica fiscale di ente commerciale se i proventi derivanti dalle attività svolte con modalità commerciali (AIG commerciali + attività diverse, di cui all’Art. 6) superano, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali. Ai soli fini di questo test, i proventi da sponsorizzazione non vengono considerati.
  • Proventi Non Imponibili (Art. 79, comma 4): Non concorrono alla formazione del reddito degli ETS non commerciali:
    ◦ I fondi raccolti tramite raccolte pubbliche occasionali (anche con offerte di beni di modico valore o servizi) in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
    ◦ I contributi e gli apporti erogati dalle Pubbliche Amministrazioni (PA), anche se convenzionati o accreditati, per lo svolgimento delle attività di interesse generale.
  1. Nuovi Regimi Forfetari (Art. 80 e 86 CTS)
    La nuova fiscalità comporta la disapplicazione del regime forfetario IRES e IVA di cui alla Legge n. 398/1991 per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e altre associazioni senza fini di lucro. Sono introdotti due nuovi regimi:
  • Regime Forfetario Speciale (Art. 86): Riservato alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle APS (incluse le Pro Loco APS) che non superano €85.000 di ricavi commerciali nell’anno precedente. Prevede l’applicazione di un coefficiente di redditività del 3% per le APS (e 1% per le ODV) sui ricavi commerciali. Gli enti che optano per questo regime sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica).
  • Regime Forfetario Generale (Art. 80): Opzionabile da tutti gli ETS non commerciali, indipendentemente dal volume dei ricavi (anche se superiori a €85.000), con l’applicazione di coefficienti di redditività differenziati a scaglioni.
  1. Disciplina IVA e Proroga Decennale
    Nonostante l’obiettivo di armonizzazione, il CTS introduce una significativa proroga per il regime IVA degli enti associativi:
  • Proroga dell’Esclusione IVA: L’entrata in vigore del regime di esenzione IVA (che avrebbe sostituito l’attuale regime di esclusione IVA o “fuori campo”) per le prestazioni rese agli associati è stata posticipata dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2036 (circoli).
  • Mantenimento del “Fuori Campo”: Fino al 2036, resta in vigore l’attuale regime di esclusione IVA sui corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali. L’obbligo di apertura della Partita IVA non scatta in via generalizzata dal 2026 per gli enti che svolgono esclusivamente attività non commerciali o rientranti nell’esclusione IVA.
  • Sostituzione ONLUS in normativa IVA: Le esenzioni IVA relative alle ONLUS (Art. 10, nn. 12, 15, 19, 20 e 27-ter del DPR 633/1972) vengono estese agli Enti del Terzo Settore, con l’esclusione, nella maggior parte dei casi, delle imprese sociali costituite in forma societaria.
  1. Cambiamenti Amministrativi e Strutturali
  • Abolizione dell’Anagrafe ONLUS: L’Anagrafe delle ONLUS è soppressa a decorrere dal 31 dicembre 2025. Le ex ONLUS che intendono acquisire la qualifica di ETS devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 per acquisire la qualifica di ETS dal 1° gennaio 2026.
  • RUNTS come Registro Costitutivo: L’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è requisito essenziale e costitutivo per l’acquisizione della qualifica di ETS e per la fruizione dei benefici fiscali.
  • Organo di Controllo (OdC) – Nuove Soglie: L’obbligo di nominare un OdC per le associazioni ETS scatta se, per due esercizi consecutivi, sono superati due dei seguenti limiti:
    ◦ Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: €150.000.
    ◦ Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: €300.000.
    ◦ Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità.
  • Nuovi Controlli: Sono previste forme di vigilanza, controllo e monitoraggio (disciplinate dal decreto del 7 agosto 2025) esercitate dall’Ufficio RUNTS territorialmente competente, anche attraverso accertamenti documentali, visite e ispezioni. Viene anche concessa l’autorizzazione alle Reti Associative Nazionali e ai Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) a svolgere attività di controllo sui propri aderenti.
  • Trattamento Plusvalenze (Art. 79-bis): Viene introdotta la facoltà di sospendere la tassazione delle plusvalenze (capital gains) che emergono quando un bene viene trasferito dalla sfera commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale. Questa sospensione è ammessa a condizione che i beni siano utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche e sociali dell’ente.
    Il completamento della riforma del Terzo Settore, efficace dal 2026, si basa sulla definizione di criteri oggettivo-quantitativi per la valutazione fiscale degli enti, superando l’approccio precedente basato su presunzioni o sull’assenza di un’organizzazione d’impresa, introducendo maggiore trasparenza e un monitoraggio specifico da parte degli organi di controllo interni ed esterni

In relazione a questi cambiamenti si concatenano anche due aspetti fondamentali nella gestione di un’associazione:

  • Adempimenti normativaprivacy – vedi GDPR, Ambito, definizioni e impatto
  • Adepimenti normativa antiriciclaggio – Le associazioni, anche se non sempre obbligate come le aziende, devono prestare attenzione agli adempimenti antiriciclaggio, garantendo che le loro operazioni siano trasparenti e in linea con la normativa. Questo non solo protegge l’associazione da possibili sanzioni, ma promuove anche la fiducia tra i membri e i sostenitori.

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