L’esonero contributivo 2021 sarà parziale e fino ad un massimo di tremila euro annui. Spetterà ai lavoratori autonomi iscritti alle gestione INPS e ai professionisti iscritti agli enti previdenziali privati che:

Nel 2020 hanno subito un calo di fatturato pari ad almeno il 33% rispetto al 2019.
Hanno prodotto prodotto (sempre nell'anno 2019) un reddito di massimo 50mila euro.

Per avere diritto all’agevolazione, è richiesta la regolarità contributiva e bisogna aver pagato la quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.

Questi sono i dettagli del decreto attuativo sull’anno bianco contributivo istituito dalla Manovra 2021, firmato dal ministro del Lavoro Andrea Orlando ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con i metodi di alcolo di ricavi e compensi, i requisiti per le categorie di aventi diritto, le regole di presentazione della domanda (definite dagli enti previdenziali) di esonero, che in nessun caso riguarda i contributi INAIL.

L’esonero non spetta a chi ha un contratto di lavoro subordinato (con l’esclusione di quello intermittente) e ai titolari di pensione, diretta o di reversibilità. Coloro che hanno avviato l’attività nel 2020, invece, hanno diritto all’esonero anche senza i requisiti di perdita di fatturato e ricavi massimi 2019.
Nel possesso di tutti i requisiti descritti, l’esonero spetta alle seguenti categorie di lavoratori:

Autonomi
iscritti alle gestione speciali AGO (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, coloni e mezzadri),
iscritti alla gestione separata INPS (sono compresi i soci di società e i professionisti componenti di studio associato);
Professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria privati di categoria;

Medici, infermieri, operatori della Sanità (legge 3/2018) già collocati in quiescenza a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID.

Domanda di esonero contributivo
L’esonero spetta su domanda, può essere chiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. La scadenza di presentazione della domanda è differenziata per le diverse categorie di aventi diritto.

Autonomi iscritti all’INPS: entro il 31 luglio 2021.
Professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria: entro il 31 ottobre 2021.
Lavoratori della Sanità in quiescenza: entro il 31 luglio 2021.

Importante: chi ha già versato contributi 2021, in tutto o in parte, e ha diritto all’esonero, può chiedere il rimborso, presentando specifica domanda entro il 30 novembre 2021.