Secondo l’espressa previsione normativa, l’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio di impresa anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega.
Il D.L. n. 39/2025, introduce un ingresso graduale di tale obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando la platea tra grandi, medie e piccole e micro imprese e prevede scadenze differenziate in base alla dimensione dell’impresa prendendo come riferimento la direttiva (UE) 2023/2775.
Tipo Azienda | Scadenza |
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grandi imprese (oltre 250 dipendenti) | obbligo di sottoscrizione al 31 marzo 2025, ma è previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni (fino al 30 giugno) durante il quale il mancato adempimento non sarà valutato ai fini dell’eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche |
medie imprese (50-250 dipendenti) | 30 settembre 2025 |
piccole e micro imprese | 31 dicembre 2025 |
terreni | fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione |
fabbricati | l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni |
impianti e macchinari | tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato |
attrezzature industriali e commerciali | macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. |
Beni non di proprietà
l’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’ art. 1-bis comma 2 del D.L. n. 155/2024, infatti, l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali è riferito ai beni elencati dall’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c., a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Il riferimento all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c., precisa il Ministero, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione.
Beni gravati da abuso edilizio
Il Ministero, con le FAQ, ribadisce che non sono soggetti all’obbligo assicurativo i beni gravati da abuso edilizio, in quanto l’art. 1, comma 2, del D.M. n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
Fabbricati in costruzione
Non sono soggetti all’obbligo assicurativo anche i beni immobili in costruzione, in quanto, spiega il MIMIT, sono iscritti all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’art. 1, comma 1, lettera b) del D.M. n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c..
Veicoli iscritti al PRA
Con un’ulteriore FAQ il Ministero chiarisce che sono esclusi dalla copertura assicurativa i veicoli iscritti al PRA. L’art. 1, comma 1, lettera b), n. 4), del D.M. n. 18/2025, infatti, definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al PRA.
Chiarimenti sull’ambito di applicazione soggettivo dell’obbligo assicurativo
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c..
Sono escluse dall’obbligo assicurativo le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’art. 1, commi 515 e seguenti della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
Obbligo indipendentemente dalla sezione del Registro delle imprese
Il Ministero ha puntualizzato che l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese e non dipende dalla sezione del Registro delle imprese dalla sezione nella quale sono iscritte.
Imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione
Un ulteriore chiarimento riguarda l’obbligo di assicurazione per l’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione.
Al riguardo, il MIMIT ha specificato che se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
Imprese che non possiedono o non utilizzano i beni soggetti all’obbligo
Non sono obbligate a stipulare l’assicurazione le imprese che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c. ma che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c..
Chiarimenti sulle polizze
Con riguardo alle polizze assicurative, il MIMIT specifica che l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.
Inoltre, ricorda l’art. 11, comma 2, del D.M. n. 18/2025 prevede che “per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”