L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 616/2025 fa’ il punto sulla erogazione del trattamento di fine rapporto mensilmente.

In considerazione del fatto che la legge n. 190 del 2014 che prevedeva la possibilità di anticipare mensilmente il TFR, ha esaurito i suoi effetti, la previsione di erogazione mensile diventa inammissibile.

Le conseguenze sul piano ispettivo
Relativamente alle conseguenze sul piano ispettivo, nel caso in cui venisse accertata la prassi di anticipazione indebita, il personale ispettivo provvederà a ordinare al datore di lavoro l’accantonamento delle quote di TFR anticipate in modo irregolare, avvalendosi del provvedimento di disposizione previsto dal comma 1, art. 14 della legge n.124 del 23 aprile 2004, il quale recita: “Il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”.

Quindi:

  • considerato che l’elargizione mensile del TFR da parte del datore di lavoro appare in pieno contrasto con la finalità stessa dell’istituto del TFR, che è quella di fornire una garanzia economica al termine del rapporto lavorativo e non di incrementare il reddito corrente del lavoratore;
  • considerata la posizione sistematica affermata dal decimo comma dell’articolo 2120 c.c., il quale prevede che gli accordi collettivi o individuali possano disciplinare l’anticipazione delle somme già maturate fino alla data della pattuizione, ma non giustifica un’erogazione automatica e mensile in busta paga che equivarrebbe, di fatto, a un’integrazione della retribuzione, con tutte le implicazioni contributive che ne conseguono;
  • considerato che l’anticipazione è comunque una eccezione, non una regola automatica;

si deduce che il TFR mensile non sarà più possibile, se mai lo fosse stato.

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